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	<title>Studio Legale Albanese</title>
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		<title>Correttivo al Dlgs 152/2006</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Albanese</dc:creator>
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		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 26 agosto 2010 sono entrate in vigore le modifiche al Codice ambientale in materia di emissioni in atmosfera, Via e Vas apportate dal Governo con il D.Lgs n. 128 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 26 agosto 2010 sono entrate in vigore le <strong>modifiche al Codice ambientale</strong> in materia di emissioni in atmosfera, Via e Vas apportate dal Governo con il D.Lgs n. 128 del 29 giugno 2010.</p>
<p>Detto provvedimento interviene sulla Parte I (disposizioni generali), nonché sulle Parti II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico, anche in materia di sanzioni. </p>
<p>Va evidenziata, altresì, l’introduzione della nuova disciplina relativa all’<strong>autorizzazione integrata ambientale</strong> (Aia), con conseguente abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59.</p>
<p>Le Regioni hanno tempo 12 mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore.</p>
<p>Da segnalare, infine, che le procedure di Via, Vas ed Aia avviate prima del 26 agosto 2010 saranno disciplinate con la legislazione vigente al momento dell&#8217;avvio del procedimento.</p>
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		<title>NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Albanese</dc:creator>
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		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>

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		<description><![CDATA[In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, anche il &#8220;capo cantiere&#8221; non munito di una formale delega, è destinatario dell&#8217;obbligo di verificare che all&#8217;interno del cantiere siano rispettete le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, anche il &#8220;capo cantiere&#8221; non munito di una formale delega, è destinatario dell&#8217;obbligo di verificare che all&#8217;interno del cantiere siano rispettete le norme antifortunistiche.</p>
<p>Questo è il principio fissato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 19631 del 26/3/2010.</p>
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		<title>PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO – SOCIETA’ “MISTA” ESERCENTE ATTIVITA’ OSPEDALIERA &#8211; SUSSISTENZA</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Albanese</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
 
   La Corte, con Sentenza n. 28699 del 9 luglio 2010 &#8211; depositata il  21 luglio 2010- ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>   La Corte, con Sentenza n. 28699 del 9 luglio 2010 &#8211; depositata il  21 luglio 2010- ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica.</p>
<p>   Conseguentemente i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di un ente ospedaliero costituito come società a capitale “misto”, pubblico e privato.</p>
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		<title>CONDOTTA OMISSIVA ED ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studio Albanese</dc:creator>
				<category><![CDATA[prima pagina]]></category>

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		<description><![CDATA[Per l&#8217;accertamento della responsabilità penale  del medico per colpa omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico vanno individuati tutti gli elementi concernenti la causa dell&#8217;evento al fine di verificare, attraverso  il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per l&#8217;accertamento della responsabilità penale  del medico per colpa omissiva, nella ricostruzione del nesso eziologico vanno individuati tutti gli elementi concernenti la causa dell&#8217;evento al fine di verificare, attraverso  il giudizio controfattuale,   se l&#8217;evento lesivo sarebbe stato evitato &#8220;al di là di ogni ragionevole dubbio”, nell’ipotesi in cui il medico avesse tenuto la condotta che si assume omessa.</p>
<p>Questo è il principio sancito dalla Suprema Corte nella Sentenza di seguito pubblicata.</p>
<p><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</strong></p>
<p><strong>SEZIONE IV PENALE</strong></p>
<p><strong>Sentenza 4 &#8211; 11 marzo 2009, n. 10819</strong></p>
<p><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</strong></p>
<p>Il Tribunale di Aosta condannava F.A. alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno di S.P., ritenendo provata la penale responsabilità dell&#8217;imputato in ordine all&#8217;addebito di colpa professionale mossogli in relazione alla sua attività di medico convenzionato in servizio di Guardia Medica. Ad avviso del giudicante, il comportamento del dottor F. era stato caratterizzato da imperizia e negligenza, nonchè violazione della L.R. Valle d&#8217;Aosta 20 agosto 1993, n. 70 e del codice deontologico approvato dal Comitato Centrale del Consiglio Nazionale dell&#8217;Ordine dei Medici il 3 ottobre 1998, art. 3, avendo erroneamente valutato i sintomi relativi alla S. &#8211; copiosa emorragia dalla vagina ed episodi di perdita di coscienza &#8211; quali riferitigli telefonicamente da C.R., presso la cui abitazione la S. si trovava, ed avendo omesso, in conseguenza di detta errata valutazione, di intervenire immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile nonostante i sintomi riferiti dal C. fossero tali da imporre un pronto interevento che, se posto in essere, avrebbe evitato la morte della S..</p>
<p>A seguito di gravame ritualmente proposto nell&#8217;interesse dell&#8217;imputato, la Corte d&#8217;Appello di Torino confermava l&#8217;impugnata decisione, disattendendo le tesi difensive finalizzate a dimostrare l&#8217;assenza di qualsiasi responsabilità del dottor F. e comunque la mancanza di prove in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta all&#8217;imputato ed il decesso della S..</p>
<p>Secondo la dinamica della vicenda, quale ricostruita dai giudici di merito, la mattina del **** erano intercorse varie conversazioni telefoniche tra il C., il servizio &#8220;118&#8243; ed il F.: il C., nel descrivere i sintomi lamentati dalla S., aveva evidenziato che costei, sua ospite, rifiutava qualsiasi intervento sanitario o ricovero in struttura ospedaliera, e sarebbe di lì a poco rimasta sola in casa dovendo egli allontanarsi per recarsi al lavoro; la Corte d&#8217;Appello evidenziava che il dottor F., alla fine di detto iter telefonico, aveva acquisito la piena consapevolezza della gravità della patologia da cui era affetta la S., ben superiore a quella inizialmente codificata, si era reso conto che avrebbe dovuto convincere la paziente a sottoporsi alle cure mediche ed aveva infine avuto la certezza che senza un suo intervento sul posto, ed una sua specifica richiesta, i responsabili del &#8220;118&#8243; mai avrebbero inviato un&#8217;ambulanza presso l&#8217;indirizzo dove si trovava la S., posto che costei, pur necessitando di un intervento urgente, aveva fatto sapere che rifiutava le cure.</p>
<p>Muovendo da queste premesse fattuali, la Corte distrettuale motivava il suo convincimento, circa la ritenuta colpevolezza del F., con argomentazioni che possono così riassumersi: a) il F. si adagiò sull&#8217;impegno assunto dal C. il quale, facendo anche trasparire il proprio fastidio per la presenza della S. in quelle condizioni di salute presso la sua abitazione, aveva assunto l&#8217;impegno di cercare di convincere la donna a non rifiutare assistenza e terapie adeguate, aggiungendo che si sarebbe fatto sentire una volta acquisito il consenso della donna; b) il F. rimase inerte, nonostante il silenzio del C. si fosse protratto per ore, e pur nella consapevolezza della gravità delle condizioni della donna che sapeva essere rimasta sola in casa; c) il C. aveva comunicato verso le 19,30 l&#8217;avvenuto decesso della S. ed il perito di ufficio aveva collocato l&#8217;ora della morte della donna intorno alle 15-15,30 di quello stesso giorno; d) secondo quanto riferito dal perito stesso, un tempestivo intervento, entro le 4 o 5 ore successive alla prima chiamata, con terapia infusionale, e successivamente anche trasfusionale, avrebbe avuto ottime probabilità di esito favorevole &#8220;quoad vitam&#8221;; e) le esaustive e convincenti considerazioni del perito di ufficio rendevano superflua la nuova perizia sollecitata dall&#8217;appellante.</p>
<p>Ricorre per Cassazione l&#8217;imputato deducendo vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza con censure che possono così sintetizzarsi: a) alcun addebito poteva essere mosso al F. posto che questi aveva compreso la gravità delle condizioni della S., si era attivato presso la struttura sanitaria competente, non poteva abbandonare il servizio di cui era responsabile e non era stato informato della mancata telefonata del C.; b) la Corte di merito avrebbe del tutto apoditticamente disatteso le indicazioni del consulente della difesa sulla gravità della malattia della S. e sulla ineluttabilità dell&#8217;evento, non fornendo adeguata motivazione circa la ritenuta idoneità della terapia ipotizzata dal perito di ufficio a scongiurare l&#8217;evento, limitandosi, in proposito, ad affermazioni apodittiche prive di concreti riscontri; c) proprio gli scarni elementi disponibili in ordine al nesso di causalità, avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad accedere alla richiesta difensiva di una perizia.</p>
<p><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Prima di procedere all&#8217;esame dei motivi di ricorso, talune precisazioni si impongono preliminarmente in tema di prescrizione del reato, essendo indispensabile verificare se sia o meno già maturato il termine massimo di prescrizione.</p>
<p>Il fatto in relazione al quale il F. è stato condannato per il reato di omicidio colposo risulta avvenuto il ****; al F. sono state riconosciute le attenuanti generiche: per completezza argomentativa, mette conto sottolineare che il giudizio di prevalenza operato già dal giudice di primo grado &#8220;sulla contestata aggravante&#8221; (per come si legge nelle premesse della sentenza oggetto del ricorso) appare in verità del tutto superfluo, posto che non è dato ravvisare nell&#8217;imputazione, quale riportata dalla Corte d&#8217;Appello in sentenza, alcuna aggravante, non potendo considerarsi tale nè la violazione della L.R Valle d&#8217;Aosta nè la violazione del codice deontologico: le uniche violazioni di legge che rilevano, ai fini della configurabilità dell&#8217;aggravante prevista dall&#8217;art. 589 c.p., sono quelle della normativa antinfortunistica e delle norme sulla circolazione stradale. Trattandosi dunque di reato punito con pena edittale massima di cinque anni, ed avuto riguardo alla diminuzione per le concesse attenuanti generiche, il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e mezzo, con termine di prescrizione, quindi, al 7 gennaio 2009. Tuttavia, dagli atti si rileva che nel corso del giudizio di primo grado vi fu un rinvio dall&#8217;udienza dell&#8217;11 marzo 2005 a quella del 13 maggio 2005 per impedimento dell&#8217;imputato dovuto a motivi di salute, con conseguente sospensione del corso della prescrizione per tale periodo (cfr. Sez. Un., n. 1021 del 28/11/2001 &#8211; dep. 11/01/2002 &#8211; Rv. 220509, imp. Cremonese): di tal che, alla data odierna, la prescrizione (peraltro imminente) non si è ancora verificata.</p>
<p>Ciò posto, va rilevata la fondatezza, nei termini che di seguito saranno precisati, del motivo di ricorso concernente la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta dell&#8217;imputato stesso e la morte della S..</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello ha fondato il giudizio di sussistenza dei profili di colpa dell&#8217;imputato, sull&#8217;accertata condotta omissiva dello stesso per non essersi adeguatamente attivato, pur nella acquisita consapevolezza &#8211; sulla scorta dei sintomi descritti dal C. &#8211; della gravità delle condizioni della S. (copioso sanguinamento dagli organi genitali, con episodi più o meno frequenti di perdita di coscienza) e dell&#8217;abbandono in cui la S. stessa si sarebbe poi venuta a trovare, avendo il C. comunicato che si sarebbe comunque recato al lavoro lasciando, dunque, la donna sola in casa; omissione poi protrattasi, come sottolineato dalla Corte, pur con il passare delle ore e nel perdurante silenzio del C. il quale aveva assunto l&#8217;impegno di tentare di convincere la S. a non rifiutare l&#8217;assistenza sanitaria. Orbene, il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale appare, sul punto, immune da vizi di illogicità ed in sintonia con i principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità. E&#8217;, invero, indirizzo consolidato quello secondo cui l&#8217;instaurazione della relazione terapeutica tra medico e paziente è la fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deriva l&#8217;obbligo di agire a tutela della salute e della vita; vi fu certamente quindi da parte del F. la violazione di una regola cautelare, in relazione alla posizione di garanzia da lui assunta nei confronti della S..</p>
<p>Come detto, risultano invece fondate le doglianze relative alla ritenuta sussistenza del nesso causale.</p>
<p>Per un corretto inquadramento della problematica relativa all&#8217;accertamento del nesso di causalità, appare indispensabile soffermarsi preliminarmente, sull&#8217;evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, con specifico riferimento alla condotta omissiva in materia di colpa professionale medica.</p>
<p>In epoca meno recente è stato talora affermato che a far ritenere la sussistenza del rapporto causale, &#8220;quando è in gioco la vita umana anche solo poche probabilità di successo&#8230;. sono sufficienti&#8221; (Sez. 4, n. 4320/83); in altra occasione si è specificato che, pur nel contesto di una &#8220;probabilità anche limitata&#8221;, deve trattarsi di &#8220;serie ed apprezzabili possibilità di successo&#8221; (considerandosi rilevante, alla stregua di tale parametro, una possibilità di successo del 30%: Sez. 4, n. 371/92); altra volta, ancora, non aveva mancato la Suprema Corte di affermare che &#8220;in tema di responsabilità per colpa professionale del medico, se può essere consentito il ricorso ad un giudizio di probabilità in ordine alla prognosi sugli effetti che avrebbe potuto avere, se tenuta, la condotta dovuta&#8230;, è necessario che l&#8217;esistenza del nesso causale venga riscontrata con sufficiente grado di certezza, se non assoluta&#8230;almeno con un grado tale da fondare su basi solide un&#8217;affermazione di responsabilità, non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza&#8221; (Sez. 4, n. 10437/93). In tempi meno remoti la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha costantemente posto l&#8217;accento sulle &#8220;serie e rilevanti (o apprezzabili) possibilità di successo&#8221;, sull&#8217;&#8221;alto grado di possibilità&#8221;, ed espressioni simili (così, Sez. 4, n. 1126/2000: nella circostanza è stata apprezzata, a tali fini, una percentuale del 75 % di probabilità di sopravvivenza della vittima, ove fossero intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive).</p>
<p>Alla fine dell&#8217;anno 2000 la Suprema Corte,in due occasioni (Sez. 4, 28 settembre 2000, Musto, e Sez. 4, 29 novembre 2000, Baltrocchi), ha poi sostanzialmente rivisto &#8220;ex novo&#8221; la tematica in questione procedendo ad ulteriori puntualizzazioni. In tali occasioni è stato invero rilevato che &#8220;il problema del significato da attribuire alla espressione &#8220;con alto grado di probabilità&#8221;&#8230;.non può essere risolto se non attribuendo all&#8217;espressione il valore, il significato, appunto, che le attribuisce la scienza e, prima ancora, la logica cui la scienza si ispira, e che non può non attribuirgli il diritto&#8221;; ed è stato quindi affermato che &#8220;per la scienza&#8221; non v&#8217;è alcun dubbio che dire &#8220;alto grado di probabilità&#8221;, &#8220;altissima percentuale&#8221;, &#8220;numero sufficientemente alto di casi&#8221;, voglia dire che, in tanto il giudice può affermare che una azione o omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che &#8220;enuncia una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento&#8230;.&#8221;, questa in sostanza realizzando quella &#8220;probabilità vicina alla certezza&#8221;.</p>
<p>Successivamente (Sez. 4, 23/1/2002, dep. 10/6/2002, Orlando) è stata sottolineata la distinzione tra la probabilità statistica e la probabilità logica, ed è stato evidenziato come una percentuale statistica pur alta possa non avere alcun valore eziologico effettivo quando risulti che, in realtà, un certo evento è stato cagionato da una diversa condizione; e come, al contrario, una percentuale statistica medio-bassa potrebbe invece risultare positivamente suffragata in concreto dalla verifica della insussistenza di altre possibili cause esclusive dell&#8217;evento, di cui si sia potuto escludere l&#8217;interferenza.</p>
<p>E&#8217; stato dunque richiesto l&#8217;intervento delle Sezioni Unite in presenza del radicale contrasto che nel tempo si era determinato all&#8217;interno della giurisprudenza di legittimità tra due contrapposti indirizzi interpretativi in ordine alla ricostruzione del nesso causale tra condotta omissiva ed evento, con particolare riguardo alla materia della responsabilità professionale del medico-chirurgo:</p>
<p>secondo talune decisioni, che hanno dato vita all&#8217;orientamento delineatosi più recentemente, sarebbe necessaria la prova che un diverso comportamento dell&#8217;agente avrebbe impedito l&#8217;evento con un elevato grado di probabilità &#8220;prossimo alla certezza&#8221;, e cioè in una percentuale di casi &#8220;quasi prossima a cento&#8221;; secondo altre decisioni sarebbero invece sufficienti &#8220;serie ed apprezzabili probabilità di successo&#8221; per l&#8217;impedimento dell&#8217;evento. Le Sezioni Unite si sono, quindi,pronunciate con la sentenza n. 30328 del 10/07/2002 (imp. Franzese), con la quale sono stati individuati i criteri da seguire perchè possa dirsi sussistente il nesso causale tra la condotta omissiva e l&#8217;evento, e sono stati enunciati taluni principi che appare opportuno qui sinteticamente ricordare: 1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica -universale o statistica &#8211; si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell&#8217;evento &#8220;hic et nunc&#8221;, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; 2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell&#8217;ipotesi accusatoria sull&#8217;esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell&#8217;evidenza disponibile, così che, all&#8217;esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l&#8217;interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell&#8217;evento lesivo con &#8220;alto o elevato grado di credibilità razionale&#8221; o &#8220;probabilità logica&#8221;; 3) l&#8217;insufficienza, la contraddittorietà e l&#8217;incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all&#8217;evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell&#8217;evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell&#8217;ipotesi prospettata dall&#8217;accusa e l&#8217;esito assolutorio del giudizio; 4) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative &#8211; la c.d. giustificazione esterna &#8211; della decisione, inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo di essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio che fonda il giudizio di conferma dell&#8217;ipotesi sullo specifico fatto da provare.</p>
<p>Può dunque affermarsi che le Sezioni Unite hanno ripudiato qualsiasi interpretazione che faccia leva, ai fini della individuazione del nesso causale, quale elemento costitutivo del reato, esclusivamente o prevalentemente su dati statistici ovvero su criteri valutativi a struttura probabilistica, in tal modo mostrando di propendere, tra i due contrapposti indirizzi interpretativi sopra ricordati, maggiormente verso quello delineatosi in tempi più recenti.</p>
<p>L&#8217;articolato percorso motivazionale seguito nella sentenza Franzese, induce tuttavia a ritenere che le Sezioni Unite, nel sottolineare la necessità dell&#8217;individuazione del nesso di causalità (quale &#8220;condicio sine qua non&#8221; di cui agli artt. 40 e 41 c.p.) in termini di certezza, abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva (storica e scientifica), risultante da elementi probatori di per sè altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività, bensì alla &#8220;certezza processuale&#8221; che, in quanto tale, non può essere individuata se non con l&#8217;utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie: &#8220;certezza&#8221; che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame, secondo un procedimento logico &#8211; analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata dall&#8217;art. 192 c.p.p., comma 2 &#8211; che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva &#8220;al di là di ogni ragionevole dubbio&#8221; (vale a dire, con &#8220;alto o elevato grado di credibilità razionale&#8221; o &#8220;probabilità logica&#8221;). Invero, non pare che possa diversamente intendersi il pensiero che le Sezioni Unite hanno voluto esprimere allorquando hanno testualmente affermato che deve risultare &#8220;giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell&#8217;evento lesivo con &#8220;alto o elevato grado di credibilità razionale&#8221; o &#8220;probabilità logica&#8221;.</p>
<p>Ciò detto, non resta ora che verificare se, nel caso che ne occupa, l&#8217;&#8221;iter&#8221; argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza &#8211; posto a fondamento del convincimento della responsabilità del dottor F. &#8211; sia in sintonia con i principi di cui sopra affermati dalle Sezioni Unite. La risposta è negativa.</p>
<p>Il primo punto fermo che le Sezioni Unite hanno inteso ribadire &#8211; che peraltro ha rappresentato sempre, a prescindere dall&#8217;indirizzo interpretativo di volta in volta seguito, il necessario presupposto fattuale di partenza, ai fini dell&#8217;accertamento della penale responsabilità del medico per colpa omissiva &#8211; è che, nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall&#8217;individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell&#8217;evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l&#8217;evento lesivo sarebbe stato evitato &#8220;al di là di ogni ragionevole dubbio&#8221;. Orbene, al riguardo la motivazione fornita dalla Corte d&#8217;Appello di Torino con la sentenza impugnata &#8211; all&#8217;esame retrospettivo demandato a questa Corte circa la logicità e razionalità delle argomentazioni giustificative addotte dai giudici di seconda istanza a fondamento della propria statuizione &#8211; si presenta frammentaria, incoerente, nonchè illogica.</p>
<p>Innanzi tutto, non risulta ben definito e chiarito, in tutti i suoi aspetti, il quadro complessivo delle patologie, anche gravi, da cui era affetta la S., cirrosi epatica e pancreatite, specie per quel che riguarda la prevalenza dell&#8217;una rispetto all&#8217;altra dal punto di vista della gravità &#8220;quoad vitam&#8221;, e la riferibilità del fenomeno emorragico all&#8217;una o all&#8217;altra.</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello, ha ritenuto, alla fine del suo percorso argomentativo, di poter affermare la sussistenza del nesso di causalità fondando tale giudizio sulle formulazioni del perito di ufficio quali: &#8220;il rischio di morte poteva essere ridotto con buona probabilità nel caso di soccorso prestato tra l&#8217;immediatezza della prima chiamata e le quattro o cinque ore successive e cioè anche dopo l&#8217;ultimo colloquio intercorso tra l&#8217;imputato ed il C.&#8221; (pag. 10 della sentenza); &#8220;l&#8217;emorragia era lenta, non a fiotti, ed avrebbe potuto essere pertanto tamponata con ottime probabilità di sopravvivenza, ove l&#8217;intervento fosse stato tempestivo&#8221; (pag. 14 della sentenza).</p>
<p>Dunque, la Corte distrettuale &#8211; dopo aver ricordato anche le considerazioni del primo giudice il quale, sulla scorta delle indicazioni fornite dal perito di ufficio dott. D., aveva ritenuto di poter affermare che una terapia infusionale iniziata in tempi giusti &#8220;avrebbe sicuramente evitato la morte&#8221; (cfr. pag. 8 della sentenza d&#8217;appello) &#8211; non solo ha del tutto omesso di sviluppare adeguatamente i concetti scientifici che, sulla scorta dei dati fattuali disponibili, avrebbero potuto suffragare il convincimento così espresso dal Tribunale, ma, pur a fronte delle deduzioni dell&#8217;appellante, ha affermato (nella stessa pag. 8, nonchè a pag. 10 della sentenza) la sussistenza del nesso eziologico, avvalendosi delle conclusioni dello stesso perito di ufficio dott. D. caratterizzate, però, dal riferimento a quei parametri e criteri di probabilità (&#8220;buone probabilità&#8221;, &#8220;ottime probabilità&#8221;) ritenuti invece inidonei dal più recente, ma ormai consolidato, indirizzo interpretativo di questa Corte avallato dalle Sezioni Unite;</p>
<p>indirizzo che, anche in questa circostanza, si ritiene di dover ribadire con piena condivisione. Per confutare l&#8217;assunto difensivo, secondo cui allorquando il dottor F. fu contattato le condizioni della S. avevano raggiunto un livello di gravità tale &#8220;da non consentire che l&#8217;intervento praticabile dall&#8217;imputato potesse impedirne o anche solo apprezzabilmente posporne la verificazione&#8221;, la Corte di merito si è, infatti, come sopra già ricordato, così conclusivamente espressa: &#8220;&#8230;il perito di ufficio ha evidenziato che il rischio di morte poteva essere ridotto con buona probabilità nel caso di soccorso prestato tra l&#8217;immediatezza della prima chiamata e le quattro o cinque ore successive e cioè anche dopo l&#8217;ultimo colloquio intercorso tra l&#8217;imputato e il C.&#8221; (pag. 10 della sentenza). Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, l&#8217;impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d&#8217;Appello di Torino che terrà conto dei principi di diritto e dei rilievi motivazionali di cui sopra.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d&#8217;Appello di Torino.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.</p>
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		<title>Correttivo al decreto legislativo 9/4/08 n.81</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:08:38 +0000</pubDate>
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Dopo un tormentato e discusso iter legislativo ha preso vita l’atteso D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106, &#60;&#60;Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p>Dopo un tormentato e discusso iter legislativo ha preso vita l’atteso D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106, &lt;&lt;Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&gt;&gt;.<br />
Come preannunciato, il nuovo provvedimento, composto da 149 articoli e 38 allegati, ha ridisegnato diversi profili del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso interventi sostanziali di notevole rilevanza che hanno corretto alcune delle numerose imprecisioni del testo originario emerse durante questi primi mesi di applicazione del cosiddetto Testo unico.<br />
Le nuove disposizioni, in vigore dal 20 agosto 209, hanno raccolto parte degli orientamenti espressi dopo l’approvazione dello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo 2009, da parte delle Regioni e delle parti sociali, che inizialmente sono stati particolarmente negativi, soprattutto in relazione alla responsabilità penale del datore di lavoro, e hanno imposto al Governo un’attenta opera di rivisitazione di diversi profili.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">
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		<title>Procreazione medicalmente assistita</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
TRIBUNALE DI BOLOGNA
 Sezione I
 Ordinanza 29 giugno 2009
Il Giudice, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l’1 luglio 2008 e di cui al n. 11489/2008,
rileva:
B.G. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI BOLOGNA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Sezione I</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Ordinanza 29 giugno 2009</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato l’1 luglio 2008 e di cui al n. 11489/2008,<br />
rileva:</p>
<p style="text-align: justify;">B.G. e B.B. hanno esposto:</p>
<p style="text-align: justify;">di essere coniugati dal 1996;</p>
<p style="text-align: justify;">che la Signora B. è portatrice sana di Distrofia Muscolare tipo Becker o Duchenne, patologia irreversibile e incurabile, trasmissibile geneticamente, determinante la degenerazione progressiva delle fibre muscolari;</p>
<p style="text-align: justify;">che tale gravissima patologia è stata purtroppo trasmessa al figlio G., avuto dalla coppia in data […] 1999, che già soffre in maniera conclamata delle conseguenze di siffatta malattia;</p>
<p style="text-align: justify;">che, nonostante i tentativi protrattisi da oltre due anni, i coniugi non sono riusciti a concepire un altro figlio, essendo infine stato medicalmente accertato un stato di infertilità della coppia <em>sine causa</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">che, pertanto, i coniugi si sono rivolti al Centro di Fecondazione Assistita “Tecnobios” s.r.l. di Bologna, per ottenere le prestazioni necessarie all’ottenimento di una gravidanza; in tale frangente, chiedevano anche di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto al fine di evitare il rischio di trasmissione alla prole della malattia di cui risulta portatrice la Signora B., atteso che tale rischio è pari al 50%; i coniugi esprimevano inoltre il desiderio di evitare di mettere al mondo un altro figlio gravemente ammalato, dichiarandosi quindi disponibili ad accettare il trasferimento dell’embrione solo ove fosse diagnosticato che lo stesso non risulti portatore della patologia;</p>
<p style="text-align: justify;">che il direttore del centro medico, tuttavia, faceva loro presente che, con riguardo all’ammissibilità della diagnosi medica preimpianto, dopo la pronuncia di illegittimità della specifica norma delle Linee Guida Ministeriali ad opera del TAR Lazio preceduta da due sentenze di merito dei Tribunali di Cagliari e Firenze, la situazione appariva comunque molto incerta, né progredita a seguito della recente modifica delle Linee Guida Ministeriali, che comunque vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti e consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione purché si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche, sicché la tecnica medica invocata dai coniugi risultava loro inibita per tali motivi in uno anche col divieto di creare un numero di embrioni superiore a tre e dal divieto di crioconservazione degli embrioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno quindi chiesto che il Tribunale di Bologna, ritenuta la sussistenza dei requisiti del <em>fumus boni juris</em> e del <em>periculum in mora</em>, voglia dichiarare in via urgente il diritto di essi ricorrenti di ricorrere alla diagnosi genetica pre-impianto al fine di trasferire e impiantare nell’utero della Signora B. gli embrioni creati che non presentino la specifica patologia di cui la stessa è portatrice; di sottoporsi ad un protocollo di procreazione medicalmente assistita, per il quale il centro medico, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, commi 2 e 3 della L. 40/2004, sia autorizzato a produrre un numero di embrioni adeguato a scontare il rischio genetico e diagnostico del caso concreto e comunque idoneo a mantenere le medesime probabilità di successo dell’intervento rispetto ad una ipotesi ordinaria, quindi non inferiore a sei unità; di sottoporsi ad un trattamento medico eseguito secondo tecniche e modalità compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna nel caso concreto; di disporre, in attesa dell’eventuale giudizio di legittimità costituzionale, la crioconservazione dei residui embrioni risultati affetti dalla patologia della distrofia muscolare Duchenne, ordinando al centro medico la prosecuzione del protocollo di procreazione medicalmente assistita finalizzato all’impianto degli embrioni risultati non affetti dalla malattia ovvero portatori sani.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, alla luce della sentenza resa dalla Corte Costituzionale n. 151/2009 del 1° aprile 2009, il ricorso merita accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em> (questo in <em>re ipsa</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, Legge 19 febbraio 2004 n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”, e dell’art. 14, comma 3, Legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.</p>
<p style="text-align: justify;">La diagnosi preimpianto costituisce, appunto, un esame compiuto allo scopo di proteggere la futura gestante, scongiurando il pericolo per la sua salute che può provenire dalla presenza di malattie o di malformazioni del feto, come nel caso che ci occupa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene questo giudice di aderire pienamente all’orientamento giurisprudenziale che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 40/2004, riconosce il diritto di ottenere la diagnosi preimpianto sull’embrione, affermando, anzitutto, una netta distinzione tra la nozione di &lt;ricerca clinica e sperimentale&gt; vietata dall’art. 13 comma 2 della citata legge, e quella di &lt;diagnosi preimpianto&gt;, in quanto, pur coinvolgendo entrambe l’embrione, generano conflitti di interessi distinti e, in quanto tali, trattati diversamente dalla l. n. 40/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, mentre nell’un caso si ha conflitto tra l’interesse della collettività alla libertà di ricerca e di sperimentazione scientifica &#8211; insito nella nozione di &lt;ricerca clinica e sperimentale&gt; &#8211; e l’interesse del concepito alla propria incolumità fisica, identità e dignità, conflitto che si risolve a favore di quest’ultimo, nel caso della &lt;diagnosi preimpianto&gt; viene in rilievo il rapporto tra l’aspettativa di vita dell’embrione e il diritto alla salute della madre genetica: tale conflitto non può dirsi risolto dalla l. 40/2004 a favore dell’embrione, se solo si pone mente al fatto che la legge, all’art. 14, comma 5, prevede il diritto della coppia di chiedere informazioni sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero, informazioni certamente determinanti per decidere se accettare o rifiutare il trasferimento posto che la presenza di gravi malattie genetiche dell’embrione, portata a conoscenza della donna, potrebbe spingere quest’ultima a proteggere la propria integrità fisica e psichica della gestante. Pertanto, negare la diagnosi medica preimpianto significherebbe costringere la donna a prendere una decisione non informata e inconsapevole, in ordine al trasferimento in utero degli embrioni formati, con il rischio di mettere in pericolo la propria salute.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde il divieto di diagnosi preimpianto pare irragionevole e incongruente col sistema normativo se posto in parallelo con la diffusa pratica della diagnosi prenatale, tecnica altrettanto invasiva del feto, rischiosa per la gravidanza, ma perfettamente legittima in quanto avente la funzione di tutelare la maternità e la salute del feto.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, deve ritenersi che la legittimità della diagnosi preimpianto, trovi saldo fondamento nella decisione della Corte Costituzionale che, con le note declaratorie di illegittimità, ha posto chiaramente in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre che, opinando diversamente, sarebbe esposta al rischio derivante da interruzioni di gravidanza, o prosecuzioni patologiche della stessa in caso di embrione portatore di gravi malformazioni o malattie genetiche, ovvero conseguente da plurime stimolazioni ovariche.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, pertanto, ritenersi ammissibile la diagnosi preimpianto, nonché il diritto di abbandonare l’embrione risultato malato e di ottenere il solo trasferimento di quello sano.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 700, 669 <em>sexies</em> e 669 <em>octies</em> c.p.c.,<br />
in accoglimento del ricorso,</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DISPONE</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Che TECNOBIOS PROCREAZIONE S.R.L. esegua a favore dei ricorrenti l’applicazione delle metodiche della procreazione medicalmente assistita, secondo le migliori ed accertate pratiche mediche, previa diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni, e provvedendo a trasferire nell’utero della Signora B. gli embrioni creati che non presentino la specifica patologia di cui la stessa è portatrice, in base alle direttive impartite dalla medesima paziente, ed applicando in ogni caso le procedure dettate dalla scienza medica per assicurare il miglior successo della tecnica in considerazione dell’età e dello stato di salute della paziente, considerato anche il rischio di gravidanze plurigemellari pericolose, provvedendo alla crioconservazione per un futuro impianto degli embrioni risultati idonei che non sia possibile trasferire immediatamente e, comunque, di quelli risultati affetti della patologia di cui la Signora B. è portatrice. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compensa interamente fra le parti le spese di lite.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Bologna, 29 giugno 2009</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Istruttore</p>
<p style="text-align: justify;">Cinzia Gamberini</p>
<p style="text-align: justify;">depositata il 29 giugno 2009.</p>
<p style="margin-bottom: 0.35cm;" align="JUSTIFY">
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		<title>La definizione di rifiuto secondo la nuova direttiva europea</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:59:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Pubblicata sulla G.U.C.E. del 22 novembre 2008, la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti abrogherà, una volta entrata in vigore, le precedenti direttive.
Poiché il nuovo provvedimento si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicata sulla <em>G.U.C.E.</em> del 22 novembre 2008, la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti abrogherà, una volta entrata in vigore, le precedenti direttive.<br />
Poiché il nuovo provvedimento si presenta estremamente corposo e articolato e contiene, inoltre anche qualche novità, è di fondamentale importanza comprendere se e come siano cambiati la definizione di rifiuto (art. 3) e l’ambito di applicazione (art. 2).<br />
La nuova direttiva potrà essere recepita tramite la legge Comunitaria 2008, approvata dal Parlamento il 23 giugno 2009, ferma restando la possibilità di utilizzare la proroga dei termini della legge delega n. 308/2004, in attuazione della quale è stato pubblicato il D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), per effetto dell’art. 12 della legge <em>«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»</em>, anch’essa definitivamente approvata e attualmente in attesa di pubblicazione.</p>
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		<title>Responsabilità amministratori di società</title>
		<link>http://www.studiolegalealbanese.it/2009/06/responsabilita-amministratori-societa/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza 25 maggio 2009, n.21581: Responsabilità amministratori di società &#8211; Responsabilità della testa di legno. Cassazione Penale: responsabilità penale della testa di legno. 
La Suprema Corte, riprendendo l’orientamento tradizionale della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sentenza 25 maggio 2009, n.21581: Responsabilità amministratori di società &#8211; Responsabilità della testa di legno. Cassazione Penale: responsabilità penale della testa di legno. </strong></p>
<p>La Suprema Corte, riprendendo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza in ordine alla responsabilità penale della cosiddetta testa di legno in materia societaria(  a seguito della riforma intervenuta nel 2003 ) ha ribadito che &#8220;<strong>per quanto la previsione di cui all&#8217;art. 2381 cod.civ. &#8211; introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l&#8217;art. 2392 cod.civ. &#8211; riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega, tuttavia, l&#8217;amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod.pen., per la commissione dell&#8217;evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire, posto che a tal riguardo l&#8217;art. 2392 cod.civ., nei limiti della nuova disciplina dell&#8217;art. 2381 cod.civ., risulta immutato</strong>&#8220;.<br />
I Giudici di Piazza Cavour, seguendo un iter logico impeccabile precisano altresì che &#8220;detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte dell&#8217;accusa, della presenza (e della <strong>percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all&#8217;evento illecito nonché l&#8217;accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l&#8217;amministratore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità&#8221;.</strong></p>
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		<title>Cassazione Penale n. 19876</title>
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		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:30:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Cassazione Penale sentenza del 11 maggio 2009, n. 19876
La Cassazione, con questa recentissima pronuncia, ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità  in ordine alla responsabilità per l&#8217;attività di gestione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cassazione Penale sentenza del 11 maggio 2009, n. 19876</strong></p>
<p>La Cassazione, con questa recentissima pronuncia, ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità  in ordine alla responsabilità per l&#8217;attività di gestione non autorizzata dei rifiuti, chiarendo che tale responsabilità non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell&#8217;azienda (cfr. Cassazione Sezione 3^ n. 47432/2003 RV. 226868).</p>
<p>Nel caso di specie, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta la responsabilità del legale rappresentante di un’ impresa edile produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che i propri<br />
dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposito incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni.</p>
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		<title>Il Tribunale del Medico</title>
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		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il sito il Tribunale del Mediaco a cura dello Studio Legale Albanese, vuole essere un agile supporto tecnico-scientifico per i medici e per ogni altro utente del &#8221; pianeta sanità&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito <a href="http://www.iltribunaledelmedico.it">il Tribunale del Mediaco</a> a cura dello Studio Legale Albanese, <strong>vuole essere un agile supporto tecnico-scientifico per i medici e per ogni altro utente del &#8221; pianeta sanità&#8221;</strong> al fine di reperire informazioni di carattere giurisprudenziale  in modo veloce, aggiornato ed efficace.<br />
Per raggiungere questo obiettivo, si è ritenuto opportuno curare la raccolta di dati e documentazione relativi alla responsabilità professionale del medico, nonché mettere a disposizione degli utenti le informazioni conseguenti all&#8217;attività professionale svolta.</p>
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