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Cassazione Penale n. 19876

31 maggio, 2009 - pubblicato da: avv. E. Albanese

Cassazione Penale sentenza del 11 maggio 2009, n. 19876

La Cassazione, con questa recentissima pronuncia, ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata dei rifiuti, chiarendo che tale responsabilità non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda (cfr. Cassazione Sezione 3^ n. 47432/2003 RV. 226868).

Nel caso di specie, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta la responsabilità del legale rappresentante di un’ impresa edile produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che i propri
dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche in tema di formazione di un deposito incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni.